Lunedì, 24 Settembre 2018.
La L.R. 13/12/2013, n. 43 e in particolare l’art. 7 comma 2 che per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d’azzardo patologico (Gap), è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino nel raggio di mt 500, misurati per la distanza pedonale più breve, da una serie di luoghi definiti dalla stessa norma come “luoghi sensibili”, quali:Istituti scolastici di qualsiasi grado, Luoghi di culto;Oratori;Impianti sportivi e centri giovanili; Centri sociali o altri istituti frequentanti principalmente da giovani;Strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale;Strutture ricettive per categorie protette.