DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2013
Scheda di dettaglio
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA
MUNICIPALE UNICA ANNO 2013
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale
Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per
il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti
punti:
- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad
abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili;
VISTO che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le
abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla
nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al
2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa e che il gettito derivante dagli altri
immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 175 del 27/07/2012 avente per oggetto: “determinazione aliquote IMU per
l'anno 2012” e la deliberazione del C.C. n. 43 del 08/10/2012 avente per oggetto: “Determinazione aliquote per
l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” - anno 2012” con le quali si determinava, per l'anno 2012,
un aumento di 2 punti sull'aliquota base stabilita per gli altri immobili portandola dal 7,6 al 9,6 per mille;
RILEVATO che, il gettito rinveniente dalle aliquote base previste non compensano le quote spettanti al Comune e
pertanto si rende necessario rideterminare l’aliquota stabilita per gli altri immobili nell'anno 2012 operando un
aumento di 1 punto.
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
DELIBERA
1. di determinare, per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:
- abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4 per mille ;
- Altri immobili: 10,6 per mille;
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013 e saranno valide anche per gli anni successi
MUNICIPALE UNICA ANNO 2013
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l’Imposta Municipale
Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando per
il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare sui seguenti
punti:
- anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;
CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad
abitazione principale e del 7,6 per mille per gli altri immobili;
VISTO che l’art. 13 consente ai comuni di aumentare tali aliquote fino ad un massimo del 2 per mille per le
abitazioni principali e del 3 per mille per gli altri immobili, in considerazione del fatto che il gettito derivante dalla
nuova imposta, relativo all’abitazione principale, deve compensare l’abolizione del rimborso statale che fino al
2011 è stato erogato in misura pari al minore gettito ICI sulla prima casa e che il gettito derivante dagli altri
immobili, ad aliquota base, è di spettanza dello Stato per il 50%;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 175 del 27/07/2012 avente per oggetto: “determinazione aliquote IMU per
l'anno 2012” e la deliberazione del C.C. n. 43 del 08/10/2012 avente per oggetto: “Determinazione aliquote per
l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” - anno 2012” con le quali si determinava, per l'anno 2012,
un aumento di 2 punti sull'aliquota base stabilita per gli altri immobili portandola dal 7,6 al 9,6 per mille;
RILEVATO che, il gettito rinveniente dalle aliquote base previste non compensano le quote spettanti al Comune e
pertanto si rende necessario rideterminare l’aliquota stabilita per gli altri immobili nell'anno 2012 operando un
aumento di 1 punto.
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
DELIBERA
1. di determinare, per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica:
- abitazione principale, assimilate e pertinenze: 4 per mille ;
- Altri immobili: 10,6 per mille;
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013 e saranno valide anche per gli anni successi
- Data di pubblicazione: 11.06.13
- Numero: 45